La maggioranza può deliberare l’installazione di videocamere sulle parti comuni dell’edificio.
Il nuovo articolo 1122-ter del Codice civile, introdotto dalla riforma del condominio (legge 220/2012), si occupa per la prima volta della videosorveglianza e stabilisce che l’assemblea condominiale, con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno metà dei millesimi, può deliberare l’installazione di videocamere sulle parti comuni dell’edificio. Il Garante della privacy ha giustamente distinto le riprese svolte dai singoli condomini a scopi personali da quelle che invece vengono effettuate dal condominio per controllare le parti comuni.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Link ad impianto video per Condomini:https://www.a4sicurezza.it/scenari-installazioni-tipiche/scenario-video.html#video_condominio